STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ABARTH CLUB FVG A.S.C.”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Costituzione

E’ costituita un’Associazione culturale denominata “ABARTH CLUB FVG A.S.C.”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

L’Associazione ha sede a Maniago 33085 (PN) in via Pocioi (museo delle Abarth di Bruno Dorigo) ed opera principalmente nel settore sportivo, culturale, ricreativo del tempo libero e del volontariato.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero

Art.2 – Scopi

L’Associazione “ABARTH CLUB FVG A.S.C.” è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro.

Scopo dell’Associazione è quello di condividere la passione delle auto moderne/storiche/d’epoca di marchio Abarth.E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 – Attività

Per perseguire gli scopi menzionati, l’Associazione “ABARTH CLUB FVG A.S.C.” potrà svolgere le seguenti attività:

  • Accomunare appassionati possessori Abarth moderne, storiche o d’epoca;
  • Creare spirito di amicizia e solidarietà tra gli associati attraverso incontri di varia natura; organizzare o partecipare a raduni, sfilate, gite, mostre, manifestazioni e fiere del settore;
  • Rappresentare il motorismo sportivo e storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali;
  • Partecipare attraverso i propri soci ai raduni, esposizioni, gite, concorsi ed eventi sportivi organizzati da altre associazioni e/o organizzazioni; agevolare l’utilizzo degli autoveicoli sportivi anche da parte di cittadini disabili, creando un apposito settore di competenza e definendo, assieme agli interessati, le strategie utili al proseguimento degli scopi prefissati;
  • Avanzare proposte ed enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, di istituto, etc.) per un’adeguata programmazione culturale sul territorio;
  • Promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività nei settori dello sport culturale, del turismo, della promozione, della solidarietà sociale e della cultura;
  • Sottoscrivere convenzioni e/o affiliazioni con enti, associazioni, federazioni, o altri organismi nazionali ed internazionali al fine di

sviluppare le attività istituzionali dell’Associazione e favorire la crescita umana, spirituale e sociale dei soci.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale sportiva e ricreativa lecita, a norma di legge e conforme alle norme dello statuto.


Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 – Ammissione degli associati

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art.5 – Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Art.6 – Diritti degli associati

I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di socio si perde inoltre:

  • per decesso;
  • per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 30 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
  • per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.


Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.8 – Non trasmissibilità della quota associativa

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.


Titolo III

Organi sociali

Art.9 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente (è considerato organo solo se è eletto dall’Assemblea, mentre mantiene la qualifica di membro se nominato all’interno del Consiglio Direttivo, e non è inserito in tale elenco);

d) il Collegio dei Revisori dei conti (organo facoltativo);

e) il Collegio dei revisori (organo facoltativo). L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.10 – L’Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E’ ammessa una sola delega per associato.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.

E’ escluso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere.

L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.11 – Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

  • eleggere gli organi sociali (o solo i membri del Consiglio Direttivo, se il Presidente è eletto dallo stesso);
  • delineare il programma delle attività sociali;
  • approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione; discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.


L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 – Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà (o un terzo) degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 – Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dal presidente ed è composto da un numero di membri a sua discrezione (minimo 3).

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dal presidente in qualunque momento con il consenso della maggioranza del consiglio. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un vicePresidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.

E’ compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art.14 – Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;

– la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;

– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;

– l’esclusione degli associati;

– la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per l’approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art.15 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri (oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto).

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 13 per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.16 – Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti.

I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l’Assemblea secondo le modalità previste dall’art. 10 del presente Statuto, affinché provveda all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vicePresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.17 – Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina (oppure con delibera della maggioranza dei consiglieri, se eletto dal Consiglio Direttivo).

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.


Titolo IV

Norme sul patrimonio

Art.18 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art.19 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione (e/oppure dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione) ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.20 – Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.


Titolo V

Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art.21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.22 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.